Art. 4 LEVI Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI)
Art. 4 LEVI
[6] 1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.
3 Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4 Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo. [7]
5 Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato. [8]
[6] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[7] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[8] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.