Art. 2 LEVI Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI)
Art. 2 LEVI
1 Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve
a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure
b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento. [3]
2 Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a. [4]
3 Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.
[3] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996, 69.
[4] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.