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832.200 LEVI CH-TI

Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI) (LEVI)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

LEVI

1 È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.

2 Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione. [2]

[2] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.

LEVI

1 Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve

a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure

b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento. [3]

2 Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a. [4]

3 Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.

[3] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996, 69.

[4] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.

LEVI

… [5]

[5] Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996, 69.

LEVI

[6] 1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.

3 Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.

4 Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo. [7]

5 Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato. [8]

[6] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[7] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.

[8] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.

LEVI

… [9]

[9] Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.

LEVI

[10] 1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20.000.--.

2 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.

3 L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.

[10] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

LEVI

... [11]

[11] Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

LEVI

Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [12]

Pubblicata nel BU 1969 , 57.

[12] Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.

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