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832.120 ROTRIFVPRTA CH-TI

Art. 2 ROTRif Regolamento di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif)

ROTRif
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Art. 2 ROTRif

Il Dipartimento del territorio

a) coordina i rapporti con l’Autorità federale (art. 10 cpv. 4, 19 cpv. 3, 25 cpv. 2 OTRif);

b) emette i pareri richiesti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in merito alla compatibilità ambientale dello smaltimento di rifiuti edili esportati verso paesi limitrofi (art. 17 cpv. 3 OTRif) e in merito all’importazione di rifiuti (art. 23 cpv. 2 OTRif). [1]

[1] Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

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