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Art. 2 LACR Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti (LACR)

LACR
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Art. 2 LACR

1 L’ACR provvede all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell’ambiente.

2 Essa ha in particolare i seguenti compiti

a) smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell’intero Cantone ed eventualmente - mediante convenzione - quelli non provenienti dal comprensorio cantonale;

b) costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad essa assegnati, conformemente ai contratti di prestazione;

c) assistere i Comuni nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza;

d) dare, d’intesa con il Dipartimento competente, la necessaria informazione e consulenza in materia di smaltimento dei rifiuti.

3 Nell’ambito dello svolgimento di questi compiti, l’ACR può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 1, in particolare, essa può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. [1]

[1] Cpv. introdotto dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.

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