Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato
Indice delle disposizioni (32)
Testo normativo (32 Articoli)
[2] La vigilanza sull’igiene del suolo e dell’abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali .
[2] Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU 2003, 341.
[3] La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti.
In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza
a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell’abitato;
b) sugli impianti di acqua potabile .
[3] Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
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[4] Art. abrogato in data 22.1.1974 ; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82.
[5] I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l’ ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento.
[5] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[6] Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.
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Re quisiti speciali per stabili d’ uso collettivo
[7] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
Gli edifici destinati ad uso c ollettivo o pubblico, giusta l’ art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’ abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze
a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell’ uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m 3 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m 3 12 per adulti e 8 per i ragazzi;
b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;
c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all’ uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;
d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;
e) camere d’ isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.
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[8] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
[10] Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subìto modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.
Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev’ essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale.
Termini minimi per l’ abitabilità
[10] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
[11] Il permesso di abitare un a casa è dato se risulta dall’ i spezione l’ avvenuta suf ficiente evaporazione dell’ umidità dei muri e degli intonachi.
[11] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal munic ipio a sgomberare, riservata l’ applicazione di una multa.
L’ illum inazione elettrica, il gas e l’ acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità.
[12] Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell’aerazione e dell’ illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale.
[12] Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell’ articolo precedente, devono essere soppresse oppur e rimosse e rifatte a regola d’ arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.
Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l’ aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.
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[13] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[14] Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.
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[15] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[16] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.
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[17] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[18] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[19] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.
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[20] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[21] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76.
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[22] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
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[23] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
[24] La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento.
[24] Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU 2011, 515.
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[25] Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero.
Dal municipio sono inflitte le multe per contr avvenzioni alle disposizioni d’ applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC.
Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Le contestazioni che sorgono nell’ applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato.
[26] Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative.
[26] Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.
I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959.
Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sul l’igiene del suolo e dell’ abitato e ogni altra disposizione contraria.
Pubblicato nel BU 1958 , 189.