Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi.
Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il Dipartimento del territorio.
Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere entro le ore 19.00.
La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono chiuse.
Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti
- S. Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- S. Pietro e Paolo (29 giugno);
- Primo agosto;
- S. Stefano (26 dicembre).
Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili
a) a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide;
b) ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.
1 Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. [2]
[2] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.
[3] I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000. -- . Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
[3] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.
L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994.
Pubblicato nel BU 1994 , 128.