831.150
ROEIA
CH-TI
Art. 2 ROEIA Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA)
ROEIA
Art. 2 ROEIA
1 Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.
2 Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati.