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831.150 ROEIA CH-TI

Art. 2 ROEIA Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA)

ROEIA
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Art. 2 ROEIA

1 Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.

2 Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati.

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