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831.150 ROEIA CH-TI

Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA) (ROEIA)

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

ROEIA

Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

ROEIA

1 Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.

2 Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati.

ROEIA

Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) vigila alla corretta applicazione delle norme dell’OEIA e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l’Autorità federale. In quest’ultimo ambito rilascia segnatamente il parere sui progetti esaminati da un’Autorità federale (art. 12 cpv. 2 OEIA).

ROEIA

1 La Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito: SPAAS) è il servizio cantonale della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 OEIA.

2 La SPAAS svolge i compiti affidati dall’OEIA al servizio cantonale e coordina l’intera procedura di valutazione dei RIA. In particolare

a) adotta, se necessario, e aggiorna le direttive di cui all’art. 10 cpv. 2 OEIA;

b) dirige l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) e comunica all’autorità decisionale se questa può valere come rapporto (art. 8a OEIA); [1]

c) coordina i lavori preliminari (art. 14 OEIA) e conduce la procedura di valutazione dei RIA. In questo ambito segnatamente

- coordina i rapporti con le unità amministrative specialistiche competenti per la valutazione dei singoli effetti analizzati nell’EIA (art. 17 lett. f OEIA);

- richiede i pareri delle autorità competenti a rilasciare altre autorizzazioni (art. 21 OEIA) o sussidi (art. 22 OEIA) (art. 17 lett. b OEIA);

- dirime con tali autorità e unità eventuali divergenze di carattere tecnico;

- propone se del caso all’autorità decisionale i chiarimenti o le perizie supplementari da richiedere al richiedente (art. 13 cpv. 2 OEIA);

d) procede alla valutazione complessiva dei RIA e comunica all’autorità decisionale, unitamente ai preavvisi raccolti, le proprie conclusioni, proponendo se del caso oneri e condizioni (art. 13 cpv. 3 OEIA);

e) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; in tale ambito provvede segnatamente, in conformità ai disposti delle lettere che precedono, all’elaborazione dei progetti dei pareri di cui all’art. 3; [2]

f) nei casi dubbi preavvisa l’autorità decisionale sulla necessità dell’EIA. [3]

[1] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

[2] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

[3] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

ROEIA

1 L’autorità decisionale svolge l’EIA e decide sul progetto d’impianto e sulla sua conformità con le prescrizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell’ambiente, secondo le modalità e con le facoltà definite dall’OEIA (art. 16-19 OEIA) e dal presente regolamento.

2 L’autorità decisionale competente è quella che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione applicabile, decide circa il progetto di impianto (art. 5 cpv. 1 OEIA).

ROEIA

1 Riservato quanto disposto dall’art. 7, nei casi in cui essa non è determinata nell’Allegato dell’OEIA o del presente regolamento, la procedura decisiva è quella della domanda di costruzione secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

2 In tale procedura il Dipartimento (art. 7 LE) rassegna la valutazione del RIA (art. 4 cpv. 2 lett. c) nell’avviso vincolante al Municipio (art. 7 cpv. 2 LE), giusta e nella forma dell’art. 7 cpv. 1 LE.

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[4] Nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto all’EIA è necessaria o è prevista l’adozione o la modifica di un piano d’utilizzazione cantonale (art. 44 ss. Lst) o comunale (art. 18 ss. e 51 ss. Lst), e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente (art. 5 cpv. 3 OEIA), la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva.

[4] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.

ROEIA

1 Su istanza del richiedente o di altra persona o ente titolare di un interesse legittimo oppure d’ufficio, l’autorità decisionale competente (art. 5 cpv. 2), sentita la SPAAS , decide, segnatamente nei casi di cui all’art. 2 OEIA, se il progetto d’impianto o di modificazione di impianto deve essere sottoposto o meno all’EIA.

2 Questa decisione è impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura decisiva applicabile.

ROEIA

1 Riservato quanto disposto dall’art. 10, l’autorità decisionale veglia a rendere accessibile al pubblico il RIA (art. 15 OEIA), nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di autorizzazione, approvazione o concessione del progetto d’impianto previste dalla procedura decisiva applicabile.

2 In ogni caso l’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA.

3 Anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi, il RIA deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni (art. 15 cpv. 4 OEIA). Restano riservati termini più lunghi previsti dalla procedura decisiva applicabile.

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L’autorità decisionale procede analogamente a quanto disposto dall’art. 9 per rendere consultabile, dopo la decisione sull’EIA, il RIA, la valutazione della SPAAS e gli ulteriori documenti elencati all’art. 20 OEIA.

ROEIA

[5] 1 Se la procedura decisiva è quella pianificatoria (art. 7), il RIA deve poter essere consultato nell’ambito del deposito degli atti del progetto di piano (art. 26, 45, 52 Lst).

2 Nei casi nei quali l’ente pianificante è il Comune, l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) deve essere unita alla proposta d’indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 Lst). Quest’ultimo si esprime pure sull’indagine preliminare.

3 Sono inoltre applicabili gli art. 9 e 10.

[5] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.

ROEIA

1 La SPAAS si pronuncia

a) sull’indagine preliminare (art. 4 cpv. 2 lett. b) entro il termine di 2 mesi (art. 12a cpv. 1 OEIA);

b) sulla valutazione dei RIA (art. 4 cpv. 2 lett. d) entro il termine di 3 mesi (art. 12b cpv. 1 OEIA). [6]

2 I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.

3 Essa ha la facoltà di assegnare alle unità amministrative specialistiche termini adeguati per la presentazione dei loro pareri (art. 4 cpv. 2 lett. c).

4 Su istanza della SPAAS, i termini stabiliti al cpv. 1 possono essere prorogati dal Dipartimento, segnatamente nei casi in cui deve essere consultato l’Ufficio federale dell’ambiente (art. 12a cpv. 2 e 12b cpv. 2 OEIA). [7]

5 Ricevuti la valutazione del RIA e i relativi atti, l’autorità decisionale provvede a decidere sollecitamente sul progetto d’impianto e sull’EIA.

[6] Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

[7] Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.

ROEIA

1 La SPAAS può richiedere che la costruzione dell’impianto esaminato venga accompagnata da uno specialista in modo che le condizioni e le richieste poste a complemento dell’EIA vengano adempiute in modo corretto.

2 Lo specialista che svolge l’accompagnamento ambientale informa in modo diretto e periodico la SPAAS sull’andamento dei lavori e in caso di problemi e di situazioni non conformi alle risultanze dell’EIA, la avverte in modo tempestivo.

ROEIA

Ottenuta l’approvazione della Confederazione, il presente regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8]

Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni il 21 maggio 2007.

Allegato [9]

[8] Entrata in vigore: 29 maggio 2007 - BU 2007, 419.

[9] Allegato modificato dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 273; precedente modifica: BU 2009, 267.

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