Art. 2 RLaLPAmb Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb)
Art. 2 RLaLPAmb
Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento)
a) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non specificatamente attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici o a privati;
b) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti affidati in materia di protezione dell’ambiente a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati;
c) formula le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato;
d) è responsabile dei compiti di informazione e consulenza giusta l’art. 8 LaLPAmb;
e) è l’autorità competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l’art. 56 LPAmb;
f) è l’autorità competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 59 LPAmb;
g) esercita la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all’art. 26 cpv. 3 LaLPAmb.