Legislator Giurisprudenza & Legislazione
831.110 RLALPAMBAPLGesUWG CH-TI

Art. 2 RLaLPAmb Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb)

RLaLPAmb
Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 RLaLPAmb

Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento)

a) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non specificatamente attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici o a privati;

b) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti affidati in materia di protezione dell’ambiente a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati;

c) formula le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato;

d) è responsabile dei compiti di informazione e consulenza giusta l’art. 8 LaLPAmb;

e) è l’autorità competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l’art. 56 LPAmb;

f) è l’autorità competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 59 LPAmb;

g) esercita la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all’art. 26 cpv. 3 LaLPAmb.

← Art. 1 RLaLPAmb Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb) Art. 2a RLaLPAmb →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →