826.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
Art. 2 Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
1 La ditta mandataria del servizio di rac colta è tenuta a segnalare all’ Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.
2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funziona ri chiamati a collaborare nell’ esecuzion e della legislazione secondo l’ art. 5 LAOERA.