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Art. 2 Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

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Art. 2 Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

1 La ditta mandataria del servizio di rac colta è tenuta a segnalare all’ Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.

2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funziona ri chiamati a collaborare nell’ esecuzion e della legislazione secondo l’ art. 5 LAOERA.

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