Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
Testo normativo (3 Articoli)
[1] Competente per l’ applicazione della legislazione federale e cantonale concer nente l’ eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.
[1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
1 La ditta mandataria del servizio di rac colta è tenuta a segnalare all’ Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.
2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funziona ri chiamati a collaborare nell’ esecuzion e della legislazione secondo l’ art. 5 LAOERA.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2]
Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.
[2] Entra ta in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.