825.150
CH-TI
Art. 3 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali
Art. 3 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali
1 In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile. [3]
2 Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.
[3] Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.