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Art. 3 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

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Art. 3 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

1 In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile. [3]

2 Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

[3] Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

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