825.150
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali
Art. 2 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.
2 Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.