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Art. 2 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

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Art. 2 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.

2 Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

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