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Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

[2] 1 Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.

2 Esso si applica alle spia gge organizzate ed alle spiagge libere.

[2] Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.

2 Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

1 In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile. [3]

2 Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

[3] Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

1 Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.

2 In particolare sono spiagge organizzate

a) i lidi degli stabilimenti balneari;

b) i lidi degli esercizi pubblici;

c) i lidi dei campeggi.

[4] Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

[4] Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[6] Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

Informazioni ai bagnanti [7]

[6] Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[7] Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[8] 1 Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti .

2 Egli è ino ltre tenuto a vietare il bagno

a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;

b) in presenza di situazioni che mettono in peri colo la sicurezza dei bagnanti;

c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.

[8] Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[10] Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli espressamente.

[10] Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[11] 1 I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteg gere i bagnanti.

2 Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

[11] Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

1 Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.

2 In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.

3 Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifi che.

1 Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.

2 Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

1 È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.

3 Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

[12] 1 C ontro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.

2 C ontro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[12] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [13]

Pubblicato nel BU 2011 , 436.

[13] Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.

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