824.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Gli organi di esecuzione sono
a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;
b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.
← Art. 1 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Art. 3 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso →