823.150
CH-TI
Art. 2 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015
Art. 2 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 · 1° aprile 2015
1 Per l ’ esercizio di un ’ impresa di pompe funebri è necessaria l ’ autorizzazione dell ’ Ufficio di sanità.
2 Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un’impresa di pompe funebri, ogni singola impresa dovrà disporre di un’autorizzazione.
3 Il titolare dell’impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell’autorità competente.
4 Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all’Ufficio di san i tà ; dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell ’impresa , della sede dei locali, dei recapiti, del carro funebre ecc.
← Art. 1 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015
Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015
Art. 3 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 →