Legislator Giurisprudenza & Legislazione
823.150 CH-TI

Art. 2 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015

Apri la fonte ufficiale Atto completo (26 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 · 1° aprile 2015

1 Per l ’ esercizio di un ’ impresa di pompe funebri è necessaria l ’ autorizzazione dell ’ Ufficio di sanità.

2 Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un’impresa di pompe funebri, ogni singola impresa dovrà disporre di un’autorizzazione.

3 Il titolare dell’impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell’autorità competente.

4 Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all’Ufficio di san i tà ; dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell ’impresa , della sede dei locali, dei recapiti, del carro funebre ecc.

← Art. 1 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 Art. 3 Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) - 1° aprile 2015 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →