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Art. 9 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 9 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 L’ammonimento e la revoca dell’autorizzazione speciale compete al Dipartimento della sanità e della socialità.

2 Costituiscono in particolare motivo di ammonimento e revoca dell’autorizzazione la violazione dei requisiti di qualità, l’inosservanza delle Direttive del Medico cantonale, l'esistenza di procedimenti penali relativi alla legge sugli stupefacenti e ogni comportamento lesivo degli obblighi e della deontologia professionale.

3 Costituiscono ragione di revoca la gravità e la reiterazione dei motivi di ammonimento.

4 In caso di revoca dell’autorizzazione speciale, il Medico cantonale informa i pazienti in terapia presso il medico autorizzato sanzionato e li invita a rivolgersi ad altri medici autorizzati.

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