822.310
CH-TI
Art. 9 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 9 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 L’ammonimento e la revoca dell’autorizzazione speciale compete al Dipartimento della sanità e della socialità.
2 Costituiscono in particolare motivo di ammonimento e revoca dell’autorizzazione la violazione dei requisiti di qualità, l’inosservanza delle Direttive del Medico cantonale, l'esistenza di procedimenti penali relativi alla legge sugli stupefacenti e ogni comportamento lesivo degli obblighi e della deontologia professionale.
3 Costituiscono ragione di revoca la gravità e la reiterazione dei motivi di ammonimento.
4 In caso di revoca dell’autorizzazione speciale, il Medico cantonale informa i pazienti in terapia presso il medico autorizzato sanzionato e li invita a rivolgersi ad altri medici autorizzati.
← Art. 8 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 10 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) →