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Art. 8 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 8 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione speciale sono subordinati al rispetto dei seguenti requisiti

a) partecipazione al corso introduttivo del Medico cantonale;

b) frequenza di almeno un corso di aggiornamento all’anno sulle dipendenze;

c) utilizzo dei moduli ufficiali, in particolare del contratto terapeutico per la gestione delle cure;

d) adesione ai progetti di valutazione scientifica delle terapie;

e) collaborazione con i farmacisti e i Centri interdisciplinari di riferimento;

f) assenza di ragioni di revoca (art. 9).

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