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Art. 7 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 7 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 L’autorizzazione speciale è rilasciata dal Medico cantonale, previo rispetto dei requisiti di qualità (art. 8).

2 Il Medico cantonale vigila sull'esecuzione del presente Regolamento e può emettere apposite Direttive e specifiche Raccomandazioni.

3 Egli organizza e gestisce un Registro cantonale dei pazienti che seguono una terapia sostitutiva.

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