822.310
CH-TI
Art. 6 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 6 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Allorquando la persona tossicodipendente ha raggiunto l’equilibrio clinico il farmaco sostitutivo può anche essere consegnato al paziente in terapia sostitutiva.
2 Al riguardo fanno stato le Direttive del Medico cantonale.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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