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Art. 6 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 6 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 Allorquando la persona tossicodipendente ha raggiunto l’equilibrio clinico il farmaco sostitutivo può anche essere consegnato al paziente in terapia sostitutiva.

2 Al riguardo fanno stato le Direttive del Medico cantonale.

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