Legislator Giurisprudenza & Legislazione
822.310 CH-TI

Art. 5 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (16 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 In presenza di una prescrizione ai sensi dell’art. 4 sono autorizzati a somministrare stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti i medici autorizzati alla prescrizione e i farmacisti.

2 All’interno di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicodipendenti la somministrazione di stupefacenti per la terapia sostitutiva è autorizzata se l’istituzione dispone di un’autorizzazione dell’Ufficio di sanità per procurarsi e detenere stupefacenti ai sensi dell’art. 14 LST. La somministrazione può in tal caso essere delegata dal responsabile ai sensi dell’art. 9 LST ad un infermiere in possesso del libero esercizio.

3 I dettagli della somministrazione sono disciplinati mediante Direttive del Medico cantonale.

← Art. 4 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Art. 6 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →