Art. 5 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 5 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 In presenza di una prescrizione ai sensi dell’art. 4 sono autorizzati a somministrare stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti i medici autorizzati alla prescrizione e i farmacisti.
2 All’interno di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicodipendenti la somministrazione di stupefacenti per la terapia sostitutiva è autorizzata se l’istituzione dispone di un’autorizzazione dell’Ufficio di sanità per procurarsi e detenere stupefacenti ai sensi dell’art. 14 LST. La somministrazione può in tal caso essere delegata dal responsabile ai sensi dell’art. 9 LST ad un infermiere in possesso del libero esercizio.
3 I dettagli della somministrazione sono disciplinati mediante Direttive del Medico cantonale.