822.310
CH-TI
Art. 4 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 4 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Possono prescrivere terapie sostitutive con gli stupefacenti a persone tossicodipendenti i firmatari del contratto terapeutico di cui all’art. 11 ed adattarne il dosaggio i medici autorizzati all'esercizio della professione e in possesso dell’autorizzazione speciale del Medico cantonale.
2 I medici attivi presso i servizi dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ed i medici delle strutture carcerarie sono autorizzati d’ufficio e sottostanno ai medesimi doveri e requisiti di qualità.
3 I medici autorizzati rispettano i requisiti di qualità (art. 8) e le disposizioni emanate dal Medico cantonale.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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