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Art. 3 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 3 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 La finalità terapeutica è, a breve-medio termine, la riduzione del danno e la stabilizzazione fisica, psichica e sociale del tossicodipendente, a lungo termine l'astinenza.

2 In particolare la terapia si prefigge di

– migliorare i comportamenti igienico-alimentari;

– responsabilizzare la persona tossicodipendente sul suo stato di salute;

– evitare la propagazione delle malattie trasmissibili;

– favorire il reinserimento professionale;

– impedire l'esclusione e lo stato di abbandono sociale;

– ostacolare il mercato nero, ridurre criminalità e prostituzione.

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