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CH-TI
Art. 3 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 3 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 La finalità terapeutica è, a breve-medio termine, la riduzione del danno e la stabilizzazione fisica, psichica e sociale del tossicodipendente, a lungo termine l'astinenza.
2 In particolare la terapia si prefigge di
– migliorare i comportamenti igienico-alimentari;
– responsabilizzare la persona tossicodipendente sul suo stato di salute;
– evitare la propagazione delle malattie trasmissibili;
– favorire il reinserimento professionale;
– impedire l'esclusione e lo stato di abbandono sociale;
– ostacolare il mercato nero, ridurre criminalità e prostituzione.
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