822.310
CH-TI
Art. 15 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 15 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Il Medico cantonale organizza o sostiene corsi di formazione e aggiornamento per medici, farmacisti e altri operatori socio-sanitari coinvolti nelle terapie sostitutive.
2 Egli si avvale, in tal caso, della collaborazione dei Centri interdisciplinari di riferimento, nonché degli Ordini e delle Associazioni professionali.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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