Legislator Giurisprudenza & Legislazione
822.310 CH-TI

Art. 15 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (16 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 15 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 Il Medico cantonale organizza o sostiene corsi di formazione e aggiornamento per medici, farmacisti e altri operatori socio-sanitari coinvolti nelle terapie sostitutive.

2 Egli si avvale, in tal caso, della collaborazione dei Centri interdisciplinari di riferimento, nonché degli Ordini e delle Associazioni professionali.

← Art. 14 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Art. 16 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →