822.310
CH-TI
Art. 14 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 14 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive, il Medico cantonale può organizzare progetti di valutazione scientifica.
2 Egli può valersi della collaborazione di esperti nei limiti del preventivo a disposizione.
3 Il medico con autorizzazione speciale, il farmacista e gli altri operatori coinvolti, attraverso il contratto terapeutico, forniscono al conduttore del progetto i dati richiesti per la valutazione.
4 I pazienti sono informati su natura e finalità del progetto, nonché sui suoi risultati.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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