Legislator Giurisprudenza & Legislazione
822.310 CH-TI

Art. 14 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

Apri la fonte ufficiale Atto completo (16 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 14 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 Al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive, il Medico cantonale può organizzare progetti di valutazione scientifica.

2 Egli può valersi della collaborazione di esperti nei limiti del preventivo a disposizione.

3 Il medico con autorizzazione speciale, il farmacista e gli altri operatori coinvolti, attraverso il contratto terapeutico, forniscono al conduttore del progetto i dati richiesti per la valutazione.

4 I pazienti sono informati su natura e finalità del progetto, nonché sui suoi risultati.

← Art. 13 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Art. 15 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →