822.310
CH-TI
Art. 13 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 13 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 La fine del contratto terapeutico si realizza alternativamente quando
a) i contraenti decidono di sciogliere il contratto terapeutico;
b) il medico autorizzato e il farmacista perdono ogni contatto con il paziente per almeno quattro settimane;
c) il medico autorizzato, il farmacista o l’operatore sanitario contraenti cedono la loro attività professionale.
2 Il medico autorizzato e/o l’operatore sanitario che somministra o consegna il farmaco segnalano tempestivamente la conclusione del contratto terapeutico al Medico cantonale.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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