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Art. 13 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 13 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 La fine del contratto terapeutico si realizza alternativamente quando

a) i contraenti decidono di sciogliere il contratto terapeutico;

b) il medico autorizzato e il farmacista perdono ogni contatto con il paziente per almeno quattro settimane;

c) il medico autorizzato, il farmacista o l’operatore sanitario contraenti cedono la loro attività professionale.

2 Il medico autorizzato e/o l’operatore sanitario che somministra o consegna il farmaco segnalano tempestivamente la conclusione del contratto terapeutico al Medico cantonale.

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