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Art. 12 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 12 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

1 Prima di iniziare una terapia sostitutiva il medico con autorizzazione speciale verifica presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale che il paziente non sia già in cura.

2 In seguito, entro 3 giorni dall’inizio della terapia, trasmette una copia firmata del contratto terapeutico al Medico cantonale.

3 Nei successivi 3 giorni il Medico cantonale, ove non sussistano i presupposti, può ordinare l’interruzione della cura e le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.

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