822.310
CH-TI
Art. 12 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 12 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Prima di iniziare una terapia sostitutiva il medico con autorizzazione speciale verifica presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale che il paziente non sia già in cura.
2 In seguito, entro 3 giorni dall’inizio della terapia, trasmette una copia firmata del contratto terapeutico al Medico cantonale.
3 Nei successivi 3 giorni il Medico cantonale, ove non sussistano i presupposti, può ordinare l’interruzione della cura e le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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