822.310
CH-TI
Art. 11 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 11 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
1 Il contratto terapeutico è lo strumento di gestione delle cure, sottoscritto dal paziente, dal medico autorizzato e da colui che somministra lo stupefacente. Tutti i contraenti s’impegnano a rispettarlo.
2 La sottoscrizione del contratto è un requisito essenziale per l’inizio della cura sostitutiva. Il Medico cantonale definisce le eccezioni.
3 In caso di prescrizione di sostanze psicotrope off label ogni medico curante ha la facoltà di verificare presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale se un paziente ha stipulato un contratto terapeutico.
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Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
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