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Art. 10 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

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Art. 10 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)

Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Medico cantonale e contro la revoca dell’autorizzazione da parte del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso, entro quindici giorni, al Consiglio di Stato secondo l’art. 43 LCStup.

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