822.310
CH-TI
Art. 10 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 10 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Medico cantonale e contro la revoca dell’autorizzazione da parte del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso, entro quindici giorni, al Consiglio di Stato secondo l’art. 43 LCStup.
← Art. 9 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive)
Art. 11 Regolamento concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti (Regolamento sulle terapie sostitutive) →