822.210
CH-TI
Art. 5 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)
Rcan
Art. 5 Rcan
[5] 1 Il Servizio , se del caso in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura o il Laboratorio cantonale, può controllare in qualsiasi momento i dati riguardanti la semente, i valori di THC ( 9 -tetraidrocannabinolo) e l’ utilizzazione indicata.
2 Il Servizio , può prelevare campioni di canapa da sottoporre per analisi al Laboratorio cantonale o ad altro istituto analogo, per stabilirne il contenuto di THC.
3 I cpv. 1 e 2 si applicano per analogia anche ai controlli dei prodotti posti in vendita (art. 9 Lcan).
[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 456.