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Art. 5 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)

Rcan
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Art. 5 Rcan

[5] 1 Il Servizio , se del caso in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura o il Laboratorio cantonale, può controllare in qualsiasi momento i dati riguardanti la semente, i valori di THC (  9 -tetraidrocannabinolo) e l’ utilizzazione indicata.

2 Il Servizio , può prelevare campioni di canapa da sottoporre per analisi al Laboratorio cantonale o ad altro istituto analogo, per stabilirne il contenuto di THC.

3 I cpv. 1 e 2 si applicano per analogia anche ai controlli dei prodotti posti in vendita (art. 9 Lcan).

[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 456.

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