Art. 3 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)
Art. 3 Rcan
1 La notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa. [3]
2 La notifica contiene i seguenti dati
a) la varietà che si intende coltivare;
b) la provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione;
c) le procedure di coltivazione;
d) l’esatta ubicazione e l’ ampiezza della superficie destinata alla coltivazione;
e) i produttori responsabili;
f) l’ ubicazione e la modalità di deposito del raccolto;
g) l’ utilizzazione prevista di tutte le componenti del raccolto;
h) gli acquirenti conosciuti (con tratti da allegare indicanti l’ utilizzo previsto) e i canali di smercio in caso di vendita diretta;
i) la dichiarazio ne del Municipio che attesti l’ inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.
3 Ogni modifica dei dati indicati nel cpv. 2 deve essere immediatamente notificata.
[3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196 ; BU 2014, 456.