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Art. 3 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)

Rcan
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Art. 3 Rcan

1 La notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa. [3]

2 La notifica contiene i seguenti dati

a) la varietà che si intende coltivare;

b) la provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione;

c) le procedure di coltivazione;

d) l’esatta ubicazione e l’ ampiezza della superficie destinata alla coltivazione;

e) i produttori responsabili;

f) l’ ubicazione e la modalità di deposito del raccolto;

g) l’ utilizzazione prevista di tutte le componenti del raccolto;

h) gli acquirenti conosciuti (con tratti da allegare indicanti l’ utilizzo previsto) e i canali di smercio in caso di vendita diretta;

i) la dichiarazio ne del Municipio che attesti l’ inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.

3 Ogni modifica dei dati indicati nel cpv. 2 deve essere immediatamente notificata.

[3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196 ; BU 2014, 456.

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