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Art. 2 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)

Rcan
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Art. 2 Rcan

[2] 1 Non sottostanno alle disposizioni della legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.

1bis La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento o verificata d’ufficio dalla polizia.

2 In caso di dubbio decide il Servizio , sentito il preavviso del Laboratorio cantonale e/o dell’Ufficio del farmacista cantonale.

3 La legge si applica a tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto che si intende ricavare.

Notifica di coltivazione (art. 13)

[2] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 383.

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