822.210
CH-TI
Art. 2 Rcan Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)
Rcan
Art. 2 Rcan
[2] 1 Non sottostanno alle disposizioni della legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.
1bis La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento o verificata d’ufficio dalla polizia.
2 In caso di dubbio decide il Servizio , sentito il preavviso del Laboratorio cantonale e/o dell’Ufficio del farmacista cantonale.
3 La legge si applica a tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto che si intende ricavare.
Notifica di coltivazione (art. 13)
[2] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 383.