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Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Rcan

[1] Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2001.

Campo di applicazione (art. 1)

[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precendenti modifiche: BU 2014, 456; BU 2009, 196.

Rcan

[2] 1 Non sottostanno alle disposizioni della legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.

1bis La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento o verificata d’ufficio dalla polizia.

2 In caso di dubbio decide il Servizio , sentito il preavviso del Laboratorio cantonale e/o dell’Ufficio del farmacista cantonale.

3 La legge si applica a tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto che si intende ricavare.

Notifica di coltivazione (art. 13)

[2] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 383.

Rcan

1 La notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa. [3]

2 La notifica contiene i seguenti dati

a) la varietà che si intende coltivare;

b) la provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione;

c) le procedure di coltivazione;

d) l’esatta ubicazione e l’ ampiezza della superficie destinata alla coltivazione;

e) i produttori responsabili;

f) l’ ubicazione e la modalità di deposito del raccolto;

g) l’ utilizzazione prevista di tutte le componenti del raccolto;

h) gli acquirenti conosciuti (con tratti da allegare indicanti l’ utilizzo previsto) e i canali di smercio in caso di vendita diretta;

i) la dichiarazio ne del Municipio che attesti l’ inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.

3 Ogni modifica dei dati indicati nel cpv. 2 deve essere immediatamente notificata.

[3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196 ; BU 2014, 456.

Rcan

1 La data prevista per il raccolto dev’ess ere comunicata per iscritto al Servizio almeno 30 giorni prima. [4]

2 Nel caso in cui il produttore non lavora in proprio il raccolto, egli deve notificare il nome della persona che si occupa della lavorazione.

Controllo del contenuto di THC (art. 13 cpv. 3)

[4] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196 ; BU 2014, 456.

Rcan

[5] 1 Il Servizio , se del caso in collaborazione con la Sezione dell’ agricoltura o il Laboratorio cantonale, può controllare in qualsiasi momento i dati riguardanti la semente, i valori di THC (  9 -tetraidrocannabinolo) e l’ utilizzazione indicata.

2 Il Servizio , può prelevare campioni di canapa da sottoporre per analisi al Laboratorio cantonale o ad altro istituto analogo, per stabilirne il contenuto di THC.

3 I cpv. 1 e 2 si applicano per analogia anche ai controlli dei prodotti posti in vendita (art. 9 Lcan).

[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 456.

Rcan

[6] Se ci sono indizi che il raccolto delle coltivazioni può essere utilizzato per estrarre sostanze stupefacenti o che vengono offerti prodotti con un tenore di THC superiore al 1.0%, il Servizio segnala il caso al Ministero Pubblico.

Spese (art. 12 cpv. 2, art. 13 cpv. 2)

[6] Art. modificato dal R 7.12 .2017; in vigore dal 1.1.2018 – BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 7.

Rcan

[7] 1 Qualora dai controlli risulti che il tenore di THC è superiore al 1.0%, le spese di analisi vengono addossate ai responsabili.

2 Al momento del prelievo per le analisi il Servizio è autorizzato ad incassare una cauzione a copertura delle presumibili spese.

[7] Art. modificato dal R 7.12.2017 ; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442 ; precedenti modifiche : BU 2014, 456 ; BU 2017, 7 .

Rcan

[8] I Municipi comunicano al Servizio l’esistenza di coltivazioni di canapa sul loro territorio .

[8] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1 .20 18 - BU 2017, 442; precedenti modif i che: BU 2009, 196 ; BU 2014, 456.

Rcan

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore. [9]

Pubblicato nel BU 2004 , 98.

[9] Entrata in vigore: 20 febbraio 2004 - BU 2004, 93.

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