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Art. 4 Lcan Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)

Lcan
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Art. 4 Lcan

1 L’ autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti

a) gode di otti ma reputazione e garantisce un’ attività irreprensibile;

b) non è stat a condannata in Svizzera o all’ estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.

2 L’ autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.

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