822.200
CH-TI
Art. 4 Lcan Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)
Lcan
Art. 4 Lcan
1 L’ autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti
a) gode di otti ma reputazione e garantisce un’ attività irreprensibile;
b) non è stat a condannata in Svizzera o all’ estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.
2 L’ autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.