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Art. 3 Lcan Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)

Lcan
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Art. 3 Lcan

1 La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.

2 L' autorizzazione può essere rilas ciata solo a persone fisiche e a caratte re personale. Il titolare dell’ autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.

3 Per le persone giuridiche e l e società di persone occorre l’ autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un ’ attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.

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