Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.
Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta.
1 La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.
2 L' autorizzazione può essere rilas ciata solo a persone fisiche e a caratte re personale. Il titolare dell’ autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.
3 Per le persone giuridiche e l e società di persone occorre l’ autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un ’ attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.
È proibito vendere canapa ai minorenni.
1 L’ autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti
a) gode di otti ma reputazione e garantisce un’ attività irreprensibile;
b) non è stat a condannata in Svizzera o all’ estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.
2 L’ autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.
1 L’ autorizzazione è valida cinque anni.
2 Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti.
3 È esclusa ogni responsabilità dello Stato per da nni correlati alla revoca dell’ autorizzazione.
1 La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.
2 I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.
Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmen te dalla persona titolare dell’ autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.
La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti
a) ... [1]
b) estratto del casellario giudiziale;
c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scel to dall’ istante.
[1] Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.
1 Chi è in possesso dell’ autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenut o a notificare annualmente all’ Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati.
2 L’ Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.
È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.
Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’ apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnata mente quella prevista all’ art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.
1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’ applicazione della legge.
2 Per il rilascio dell’ autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.
1 La coltivazione della canapa all’interno e all’ esterno è subordinata a un obbligo di not ifica preventivo e annuale all’ Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’ Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
2 Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.
3 La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi.
4 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.
5 Dall’ obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.
[2] Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
[2] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
1 Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.--.
2 La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [3]
[3] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È ap plicabile l’ art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.
Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l’ autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’ entrata in vigore della stessa.
1 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Cons iglio di Stato ne stabilisce l’ entrata in vigore. [4]
Pubblicat a nel BU 2002 , 327.
[4] Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.