822.150
CH-TI
Art. 2 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti
Art. 2 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti
Per l’esecuzione dei controlli previsti dalla legislazione federale e cantonale sugli stupefacenti non si prelevano tasse purché non si riscontrino irregolarità.
In caso contrario, riservata l’applicazione delle penalità di legge, al responsabile vengono addebitate le spese d’ispezione, d’analisi e di perizia.
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