Legislator Giurisprudenza & Legislazione
822.150 CH-TI

Art. 2 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti

Apri la fonte ufficiale Atto completo (3 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti

Per l’esecuzione dei controlli previsti dalla legislazione federale e cantonale sugli stupefacenti non si prelevano tasse purché non si riscontrino irregolarità.

In caso contrario, riservata l’applicazione delle penalità di legge, al responsabile vengono addebitate le spese d’ispezione, d’analisi e di perizia.

← Art. 1 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti Art. 3 Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione di controlli in materia di stupefacenti →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →