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822.110 RCStup CH-TI

Art. 4 RCStup Regolamento cantonale sugli stupefacenti (RCStup)

RCStup
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Art. 4 RCStup

[11] Il Medico cantonale è competente per

a) concedere e revocare le autorizzazioni previste dall’articolo 21 LCStup;

b) segnalare all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione casi di cui all'articolo 3h LStup;

c) ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse secondo l'articolo 11 capoverso 1 bis LStup;

d) concedere i sussidi per le spese di cui agli articoli 30 e 33 LCStup fino a 10'000 franchi.

Farmacista cantonale

[11] Art. modificato dal R 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 165; precedente modifica: BU 2011, 126, 167 e 461.

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