Legge sul registro dei tumori
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
[1] 1 È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia.
2 Presso il Registro è inserito il Centro Programma Screening Ticino (di seguito CPST).
[1] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[2] Il Registro ha per scopo
a) raccogliere e registrare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologia tumorali (maligne e semi maligne) atti ad accrescere le conoscenze sull’incidenza e la prevalenza delle malattie tumorali nell’intera popolazione del Cantone;
b) trasmettere i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori;
c) elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce assegnate dal Cantone;
d) sostenere la pianificazione sanitaria e la ricerca epidemiologica, in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali.
[2] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[3] 1 Il Registro raccoglie i dati di base e i dati supplementari previsti dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT) e dall’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell’11 aprile 2018 (ORMT).
2 Su decisione del Consiglio di Stato il Registro raccoglie ulteriori dati a scopo di ricerca.
[3] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[4] 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica notificano gratuitamente i dati al Registro.
2 In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica il responsabile del Registro può infliggere una misura disciplinare ai sensi dell’art. 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan).
3 Le decisioni del responsabile del Registro sono impugnabili ai sensi dell’art. 99a cpv. 1 LSan.
[4] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[5] 1 Il Registro registra e codifica i dati dei pazienti adulti domiciliati al momento della diagnosi nel Cantone Ticino. In caso di incompetenza il Registro trasmette i dati notificati al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici.
2 Per verificare, completare e rettificare i dati il Registro raccoglie dati presso
a) persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica;
b) l’Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);
c) i registri svizzeri dei tumori;
d) la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).
[5] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[6] Il Registro comunica al CPST e ad altri programmi di diagnosi precoce rivolti all’intera popolazione del Cantone i dati necessari per la garanzia della qualità e il numero d’assicurato, a condizione che il paziente abbia preso parte al programma di diagnosi precoce.
[6] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[7] 1 La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative.
2 È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).
[7] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
… [8]
[8] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
… [9]
[9] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[10] 1 Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.
2 Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale di vigilanza dopo avere sentito l’Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima deve far parte anche un esperto sulla protezione dei dati. [11]
3 Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione cantonale di vigilanza. [12]
[10] Art. modificato dal R 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.
[11] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
[12] Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
… [13]
[13] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.
1 La presente legge, se accolta in votazione popolare o - in caso di ritiro dell’iniziativa - trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [14]
Pubblicata nel BU 1994 , 509.
[14] Entrata in vigore: 1° ottobre 1994 - BU 1994, 509.