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Legge sul registro dei tumori

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

[1] 1 È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia.

2 Presso il Registro è inserito il Centro Programma Screening Ticino (di seguito CPST).

[1] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[2] Il Registro ha per scopo

a) raccogliere e registrare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologia tumorali (maligne e semi maligne) atti ad accrescere le conoscenze sull’incidenza e la prevalenza delle malattie tumorali nell’intera popolazione del Cantone;

b) trasmettere i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori;

c) elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce assegnate dal Cantone;

d) sostenere la pianificazione sanitaria e la ricerca epidemiologica, in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali.

[2] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[3] 1 Il Registro raccoglie i dati di base e i dati supplementari previsti dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT) e dall’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell’11 aprile 2018 (ORMT).

2 Su decisione del Consiglio di Stato il Registro raccoglie ulteriori dati a scopo di ricerca.

[3] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[4] 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica notificano gratuitamente i dati al Registro.

2 In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica il responsabile del Registro può infliggere una misura disciplinare ai sensi dell’art. 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan).

3 Le decisioni del responsabile del Registro sono impugnabili ai sensi dell’art. 99a cpv. 1 LSan.

[4] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[5] 1 Il Registro registra e codifica i dati dei pazienti adulti domiciliati al momento della diagnosi nel Cantone Ticino. In caso di incompetenza il Registro trasmette i dati notificati al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici.

2 Per verificare, completare e rettificare i dati il Registro raccoglie dati presso

a) persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica;

b) l’Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);

c) i registri svizzeri dei tumori;

d) la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).

[5] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[6] Il Registro comunica al CPST e ad altri programmi di diagnosi precoce rivolti all’intera popolazione del Cantone i dati necessari per la garanzia della qualità e il numero d’assicurato, a condizione che il paziente abbia preso parte al programma di diagnosi precoce.

[6] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[7] 1 La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative.

2 È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

[7] Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

… [8]

[8] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

… [9]

[9] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[10] 1 Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.

2 Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale di vigilanza dopo avere sentito l’Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima deve far parte anche un esperto sulla protezione dei dati. [11]

3 Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione cantonale di vigilanza. [12]

[10] Art. modificato dal R 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.

[11] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[12] Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

… [13]

[13] Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

1 La presente legge, se accolta in votazione popolare o - in caso di ritiro dell’iniziativa - trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [14]

Pubblicata nel BU 1994 , 509.

[14] Entrata in vigore: 1° ottobre 1994 - BU 1994, 509.

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