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Art. 2 Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale

1 Per i valori del tariffario indicati in punti, il valore è fissato dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, dopo aver sentito le categorie professionali interessate.

2 Il valore del punto per le varie categorie del tariffario è riportato nell’allegato 2.

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