813.720
CH-TI
Art. 2 Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale
Art. 2 Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale
1 Per i valori del tariffario indicati in punti, il valore è fissato dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, dopo aver sentito le categorie professionali interessate.
2 Il valore del punto per le varie categorie del tariffario è riportato nell’allegato 2.