813.660
RLRNISOPNIS
CH-TI
Art. 4 RLRNIS Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS)
RLRNIS
Art. 4 RLRNIS
1 L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.
2 Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.