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Art. 4 RLRNIS Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS)

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Art. 4 RLRNIS

1 L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.

2 Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.

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