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Art. 2 RLRNIS Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS)

RLRNIS
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Art. 2 RLRNIS

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti con l’autorità federale.

2 A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale e de ll’Ufficio del farmacista cantonale.

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