Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.660 RLRNISOPNIS CH-TI

Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS) (RLRNIS)

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

RLRNIS

1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS), nonché delle disposizioni delle sezioni 1 e 2 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS).

2 Esso si applica all’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici secondo l’elenco dell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS.

RLRNIS

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti con l’autorità federale.

2 A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale e de ll’Ufficio del farmacista cantonale.

RLRNIS

1 Chi esegue i trattamenti nell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere in possesso dello specifico attestato di competenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale.

2 L’attestato di competenza che autorizza l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio da colui che l’ha ottenuto.

RLRNIS

1 L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.

2 Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.

RLRNIS

Le infrazioni di cui all’articolo 13 LRNIS sono perseguite dall’Ufficio di sanità, riservati i casi particolarmente gravi che sono perseguiti dal Ministero pubblico.

RLRNIS

1 Per i controlli e le misure possono essere riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato.

2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →