Art. 8a Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista
Art. 8a Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista
[8] 1 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
2 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente. [9]
[8] Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
[9] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.