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Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni

a) drenaggio linfatico a fini estetici;

b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

c) estrazione dei grani di miglio;

d) trucco permanente, semi-permanente e simili; [1]

e) microblading; [2]

f) microneedling ; [3]

g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni). [4]

[1] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[2] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[3] Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.

[4] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

[5] Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi

a)

drenaggio linfatico a fini estetici;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

b)

epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

c)

estrazione dei grani di miglio;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC

d)

trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

e)

microblading;

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

f)

microneedling;

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

g)

utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni);

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente

Estetista AFC con corso AESI o equivalente [6]

[5] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[6] Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.

[7] La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti

a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;

b) estratto del casellario giudiziale;

c) certificato medico di idoneità psico-fisica;

d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

[7] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

1 Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

2 L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.

1 L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

2 L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

[8] 1 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

2 Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente. [9]

[8] Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[9] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [10]

Pubblicato nel BU 1995 , 328.

[10] Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.

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