Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.640 CH-TI

Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della podologia

1 Chi è in possesso del diploma cantonale di podologo e al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento esercita l’attività, può continuare a svolgerla sotto la propria responsabilità professionale unicamente su pazienti che non appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.

2 Chi, oltre al diploma cantonale, è in possesso dell’attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal CPS in collaborazione con l’UPSI può continuare a esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche su pazienti che appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.

← Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia Art. 8 Regolamento concernente l’esercizio della podologia →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →