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Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia

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Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della podologia

I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti.

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