813.640
CH-TI
Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia
Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della podologia
I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti.