Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.640 CH-TI

Art. 4 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Regolamento concernente l’esercizio della podologia

1 Può esercitare sotto la propria responsabilità professionale il titolare di un diploma federale di podologia rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o colui che è in possesso di una formazione riconosciuta equipollente a quella svizzera dalla competente autorità.

2 Per l’attività su pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo i criteri definiti dall’Organizzazione Podologia Svizzera (OPS) può inoltre esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche il titolare di un attestato federale di capacità (AFC) di podologo. Per i pazienti che appartengono a una categoria a rischio, il titolare dell’AFC può esercitare unicamente sotto la responsabilità di un podologo in possesso dei titoli previsti al capoverso 1 o sotto la responsabilità di un podologo titolare del diploma cantonale con attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) in collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI).

← Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della podologia →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →