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Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia

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Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della podologia

Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre segnatamente

a) eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling);

b) eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare;

c) utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni podologiche di supporto.

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