813.640
CH-TI
Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia
Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della podologia
Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre segnatamente
a) eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling);
b) eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare;
c) utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni podologiche di supporto.